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Pubblicato inAziende

Allegato 3B INAIL: cos’è, chi lo compila e quando inviarlo

Allegato 3B: documento del medico competente trasmesso all’INAIL con dati annuali sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in azienda.

Che cos’è l’allegato 3B?

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L’allegato 3B è un documento obbligatorio previsto dal decreto legislativo 81/2008 che rappresenta lo strumento attraverso cui il medico competente comunica annualmente all’INAIL i dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Si tratta di informazioni essenziali per monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda e per tracciare un quadro complessivo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo modello non è soltanto un adempimento burocratico, ma costituisce una fonte preziosa per l’analisi epidemiologica delle malattie professionali e per orientare le politiche di prevenzione a livello nazionale. La corretta compilazione e trasmissione dell’allegato 3B contribuisce a tutelare la salute dei lavoratori e a garantire la conformità normativa delle aziende.

Cosa riporta l’Allegato 3B INAIL?

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L’allegato 3B raccoglie diverse tipologie di informazioni, suddivise tra dati forniti dal datore di lavoro e dati elaborati dal medico competente. La struttura del documento include:

Dati identificativi dell’azienda: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo della sede legale e dell’unità produttiva, codice ATECO dell’attività economica, numero di lavoratori occupati al 30 giugno e al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Dati del medico competente: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo email del professionista che ha svolto la sorveglianza sanitaria.

Dati sanitari aggregati: numero totale di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, suddivisi per genere; numero di lavoratori visitati con formulazione di giudizio di idoneità; distribuzione dei giudizi di idoneità (idonei, idonei con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente inidonei, permanentemente inidonei).

Segnalazioni di malattie professionali: eventuali probabili o possibili malattie professionali segnalate ai sensi dell’articolo 139 del DPR 1124/65, con indicazione del numero e delle tipologie.

Esposizione ai rischi lavorativi: dettaglio dei lavoratori esposti a specifici fattori di rischio quali movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, rischi posturali, agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto, silice, agenti biologici, utilizzo di videoterminali, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima severo e altri.

Tutti i dati devono evidenziare le differenze di genere, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Chi deve compilare l’allegato 3B?

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La responsabilità della compilazione e trasmissione dell’allegato 3B ricade esclusivamente sul medico competente nominato dall’azienda. L’articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 81/2008 stabilisce chiaramente questo obbligo, che riguarda tutte le aziende in cui è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Il datore di lavoro ha il compito di fornire al medico competente le informazioni necessarie relative all’anagrafica aziendale e al numero dei lavoratori occupati. Il medico competente elabora poi i dati sanitari raccolti durante l’anno e li trasmette telematicamente ai servizi competenti per territorio.

È importante sottolineare che l’obbligo sussiste anche quando durante l’anno non sono state effettuate visite mediche, purché esista un incarico formale di medico competente in essere.

Qual è il termine per l’invio dell’Allegato 3B nel 2025?

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La scadenza per l’invio dell’allegato 3B è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per i dati relativi all’anno 2024, quindi, il termine ultimo di trasmissione è il 31 marzo 2025. Questa scadenza è perentoria e la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il portale INAIL dedicato.

Il medico competente deve pianificare per tempo la raccolta e l’elaborazione dei dati, considerando che eventuali problematiche tecniche o incompletezze nelle informazioni potrebbero ritardare l’invio. È consigliabile non attendere gli ultimi giorni utili per effettuare la comunicazione.

Dal primo gennaio di ogni anno, il sistema INAIL consente ai medici competenti di confermare le associazioni con le unità produttive inserite nell’anno precedente e di aggiornare i relativi dati, facilitando il processo di compilazione per chi mantiene lo stesso incarico.

Allegato 3B fac simile e modalità di compilazione

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Non esiste un fac simile cartaceo dell’allegato 3B utilizzabile autonomamente, poiché la compilazione avviene esclusivamente online attraverso il servizio telematico predisposto dall’INAIL. Il sistema è strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate che guidano passo per passo l’inserimento dei dati richiesti.

Per accedere al servizio, il medico competente deve essere registrato al portale INAIL con le proprie credenziali. Se il medico è già registrato, può associare al proprio profilo il ruolo di medico competente inserendo il codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo. I medici di base e i medici ospedalieri sono automaticamente abilitati alla procedura senza necessità di ulteriori passaggi.

La procedura online consente di:

  • Ricercare le aziende tramite codice fiscale o partita IVA
  • Associarsi alle unità produttive per cui si svolge l’incarico
  • Inserire i dati richiesti attraverso maschere guidate
  • Salvare bozze e modificare i dati prima dell’invio definitivo
  • Recuperare i dati inviati negli anni precedenti

Una volta completato l’inserimento, è possibile generare un file PDF della comunicazione prima dell’inoltro finale, che rappresenta la ricevuta dell’adempimento.

Come si invia l’allegato 3B?

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La trasmissione dell’allegato 3B deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il servizio online “Comunicazione medico competente” disponibile sul portale INAIL. Il processo prevede i seguenti passaggi:

  1. Accesso al portale INAIL con le proprie credenziali
  2. Selezione del servizio “Comunicazione medico competente”
  3. Ricerca e associazione all’azienda/unità produttiva
  4. Compilazione delle maschere con i dati richiesti
  5. Verifica della completezza delle informazioni
  6. Invio definitivo della comunicazione

È possibile modificare o annullare comunicazioni già inviate fino alla scadenza del 31 marzo. Dopo l’inoltro finale, il sistema genera una ricevuta in formato PDF che attesta l’avvenuto adempimento e che può essere conservata come documentazione.

Conseguenze del mancato invio

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Il mancato invio dell’allegato 3B entro i termini previsti costituisce una violazione degli obblighi del medico competente stabiliti dal decreto legislativo 81/2008. Sebbene la normativa non preveda sanzioni pecuniarie dirette specifiche per questa inadempienza, il medico competente può incorrere in responsabilità professionali e deontologiche.

La mancata trasmissione compromette inoltre il sistema di monitoraggio epidemiologico delle malattie professionali e impedisce alle autorità competenti di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate, con potenziali ripercussioni sulla tutela della salute collettiva dei lavoratori.